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giovedì 26 settembre 2013

ABOLIAMO l'ERGASTOLO

Un articolo di Stefano Anastasia, presidente onorario dell'Associazione Antigone, sull'abolizione dell'ergastolo dal nostro ordinamento.




Detto, fatto. Lo avevano annunciato a ridosso dell'estate e sono stati di parola. Roberto Speranza e Danilo Leva, rispettivamente capogruppo alla Camera e responsabile giustizia del Partito democratico, hanno presentato la loro proposta di legge per l'abolizione dell'ergastolo. Non sono i soli e non sono i primi, ma un simile impegno, da parte di dirigenti di prima fila di uno dei principali partiti italiani, su un tema così scabroso come quello dell'ergastolo, non si vedeva da tempo e merita di essere rilevato.
Se la proposta dovesse tradursi in legge, la pena dell'ergastolo sarebbe sostituita dalla pena massima temporanea, fissata dall'ordinamento in trent'anni di reclusione. In questi giorni, fosche nubi tornano ad addensarsi sul prosieguo della legislatura, ma la contemporanea raccolta di firme dei radicali per i referendum terrà all'ordine del giorno la questione, in questa come nella prossima legislatura, anche se dovessimo tornare a votare in tempi brevi.
Come di ogni previsione normativa, anche dell'ergastolo ci si può chiedere se sia giusto, se sia giuridicamente legittimo, se sia effettivamente applicato. Della (in)giustizia dell'ergastolo scriveva Aldo Moro in quella ormai celeberrima lezione tenuta in uno dei suoi ultimi corsi universitari (ora in S. Anastasia-F. Corleone (a cura di), Contro l'ergastolo. Il carcere a vita, la rieducazione e la dignità della persona, Ediesse 2009) giustamente richiamata da Speranza e Leva nella relazione introduttiva alla loro proposta: "un giudizio negativo, in linea di principio, deve essere dato non soltanto per la pena capitale, che istantaneamente, puntualmente, elimina dal consorzio sociale la figura del reo, ma anche nei confronti della pena perpetua: l'ergastolo, che, privo com'è di qualsiasi speranza, di qualsiasi prospettiva, di qualsiasi sollecitazione al pentimento e al ritrovamento del soggetto, appare crudele e disumano non meno di quanto lo sia la pena di morte".
Della disumanità dell'ergastolo si è recentemente occupata la Corte europea dei diritti umani che, nel caso Vinter, ha condannato la Gran Bretagna per l'impossibilità di una effettiva revisione della pena dell'ergastolo in corso di esecuzione che, appunto, lo renderebbe una pena inumana.
Della legittimità dell'ergastolo nel nostro ordinamento si discute sin da quando l'Assemblea costituente scrisse quel comma 3 dell'articolo 27 che impone la finalità rieducativa della pena e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità. Può tendere alla rieducazione una pena senza fine? o meglio: la cui fine coincida con la morte del condannato (perché questo, si ricordi, è il significato della pena dell'ergastolo)? Nel 1974 la Corte costituzionale se la cavò con un paradosso: l'ergastolo è legittimo in quanto anche all'ergastolano è data la possibilità di accesso alla liberazione condizionale, che poi vuol dire che l'ergastolo è legittimo nella misura in cui non venga effettivamente applicato, e cioè: nella misura in cui non sia tale. Insomma, l'ergastolo in quanto tale non è legittimo, ma sul presupposto che non sia applicato può essere mantenuto nell'ordinamento.
Più recentemente (nel 2003) la Corte costituzionale ha salvato anche il cosiddetto "ergastolo ostativo", l'ergastolo senza possibilità di accesso alla liberazione condizionale per coloro che non collaborino con la giustizia, sul presupposto che - se rifiuta di collaborare - sia responsabilità del condannato il mancato accesso alla liberazione condizionale, minimamente facendosi carico del fatto che la pretesa di collaborazione è tipicamente inquisitoria: il pubblico ministero persegue un'ipotesi accusatoria nei confronti di qualcuno che non ha la forza per dimostrare e sostenere in giudizio; gli serve una denuncia o, meglio, una chiamata in correità; il condannato all'ergastolo che corrisponde alle esigenze del Pm potrà avere accesso alla liberazione condizionale e sperare di terminare la sua vita in libertà; quello che si rifiuterà di collaborare sarà schiacciato a vita dal "fine pena mai", come recitano i fascicoli penitenziari.
Di tutte queste cose e dei buoni argomenti per riproporre alla Corte costituzionale la questione della legittimità dell'ergastolo ha scritto recentemente Andrea Pugiotto, ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Ferrara, mettendo a disposizione di magistrati e avvocati una bozza di ricorso alla Consulta.
Ma di tutte queste cose, della (in)giustizia dell'ergastolo e della sua (il)legittimità, nel dibattito pubblico italiano non se ne discute più (e qui è il merito dei dirigenti del Pd, e dei radicali e degli altri proponenti l'abolizione dell'ergastolo) perché la vulgata vuole che l'ergastolo in realtà non esista, che non lo sconti più nessuno.
È un particolare tipo di allucinazione, questa che spinge molti autorevoli commentatori a dare per chiusa la questione etica e giuridica dell'ergastolo in nome della sua (supposta) non applicazione. È una allucinazione che colpisce tipicamente i giuristi (ma che può essere condivisa anche dai profani che si dilettano con la materia): il codice dice che l'ergastolano può essere ammesso alla liberazione condizionale dopo aver scontato ventisei anni di pena, e dunque così è.
I più ferrati ricordano poi che il detenuto che abbia tenuto una buona condotta può vedersi cancellati quarantacinque giorni di pena ogni semestre: fatti due conti, l'ergastolano esce a ventidue anni. E poi c'è la semilibertà, i permessi, .... Insomma: gli ergastolani non lo sono per niente. Dunque, è inutile disquisire di una cosa (l'ergastolo) che non esiste. Ma si tratta, appunto, di un'allucinazione.
La realtà invece ci dice di un universo in continua e incessante crescita. Nell'ultimo ventennio gli ergastolani si sono moltiplicati per quattro: erano 408 nel 1992, sono diventati 990 nel 2002 e poi 1581 il 31 dicembre del 2013. Se il complesso della popolazione detenuta avesse seguito lo stesso trend in questi vent'anni, oggi avremmo altri centomila detenuti oltre la capienza massima delle nostre carceri.
Ma veniamo alla ineffettività dell'ergastolo. Nel 1997, quando il Parlamento ha esaminato per l'ultima volta una proposta abolizionista (approvandola nel solo Senato), gli ergastolani erano 875: di questi tre erano in carcere da più di trent'anni (la pena massima temporanea prevista dall'ordinamento) e sedici da più di ventisei (la soglia per richiedere l'accesso alla liberazione condizionale). Nel decennio '86-'96 solo 27 detenuti avevano avuto accesso alla liberazione condizionale.
Dieci anni dopo, nel 2007, quando gli ergastolani erano circa 1350, 49 erano quelli in carcere da più di trent'anni, 94 da più di ventisei. Solo 29 di questi godevano della semilibertà, gli altri erano ordinariamente e quotidianamente chiusi in carcere. Qualche mese fa mi telefona uno di quei 29. Si chiama Calogero Diana ed è probabilmente un record-man dell'ergastolo: secondo il calcolo fatto dalla Procura generale competente ha scontato quarantuno anni di pena.
Dal 1994 è in semi-libertà: esce tutti i giorni dal carcere, va a lavorare in una cooperativa sociale che si occupa di tossicodipendenze, immigrazione, tratta di esseri umani e malati di Alzheimer; fa quel che deve e se ne torna in carcere; tutti i santi giorni da vent'anni in qua. Eppure non è stato giudicato meritevole di essere ammesso alla liberazione condizionale. Ci ha provato due volte, nel 2002 e nel 2004 (quando aveva già superato i trent'anni di pena scontata) e non ha più voglia di fare una nuova istanza, avendo ragione di pensare che sia "a prognosi infausta".
Si può dire che Calogero Diana e gli altri 1580 che lo seguiranno in questo calvario, magari senza neanche godere della semilibertà, non stiano effettivamente scontando l'ergastolo? No, non si può. E per questo è utile e urgente che si riapra la discussione sulla (in)giustizia e la (il)legittimità dell'ergastolo.

giovedì 30 maggio 2013

LA VITA SENZA LE SBARRE

Si è svolta lunedì al cinema Mexico di Milano una serata contro l'ergastolo, una pena ormai non prevista in codici penali più avanzati del nostro. In Italia la pena venne proposta da Cesare Beccaria in sostituzione di quella di morte. Se allora aveva un senso e testimoniava una grande modernità, oggi è assolutamente fuori tempo. Il "fine pena mai" è una forma di tortura attraverso la quale lo Stato si prende la vita del condannato. Inoltre, divide gli ergastolani in ostativi e non, condizionando la concessione di benefici di legge alla piena collaborazione dei primi con l'autorità giudiziaria. Insomma, o infame o carcere a vita. Che, al contrario di quanto crede la maggioranza dei cittadini, esiste anche nella pratica. In carcere si muore di ergastolo. I benefici di legge sono "concessioni" e mai diritti. Non esiste un tetto di anni alla carcerazione.

GIGI GHERZI LEGGE BRANI SULL'ERGASTOLO






NICOLA VALENTINO, 28 ANNI DI ERGASTOLO, RACCONTA IL SUO LIBRO PUBBLICATO PER "SENSIBILI ALLE FOGLIE"



BARUDA
VALENTINA BARUDA PERNICIARO RACCONTA IL VIAGGIO ALL'ISOLA DI SANTO STEFANO DOVE E' STATO RIDATO UN NOME AGLI ERGASTOLANI CHE VI SONO SEPOLTI, TRA CUI GAETANO BRESCI

VALENTINO, PAOLO (di la terra trema) E BARUDA



giovedì 31 maggio 2012

41 BIS. VENTI ANNI


di Sandro Padula

La “Relazione sullo stato di attuazione della legge recante “modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario” (Triennio 2009-2011)” presentata il 9 marzo 2012 alla Camera dei Deputati dal Ministro per i rapporti con il Parlamento (Giarda) non è stata presa in debita considerazione dalla stampa nazionale ma fornisce dei dati statistici sul 41 bis che ci permettono di fare, sia pur in modo sintetico, un bilancio generale.
L’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario, erede dell’abolito articolo 90 applicato ai detenuti per banda armata nei primi anni 80, viene approvato nel giugno 1992 in un cosiddetto “super decreto antimafia” Scotti-Martelli, come risposta alla strage che il 23 maggio di quel medesimo anno provocò la morte del giudice Giovanni Falcone e degli agenti della sua scorta.
Il testo precisa che i provvedimenti “cessano di avere effetto trascorsi tre anni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. In realtà, il 41 bis subisce continue proroghe.
Fin dall’inizio, pur trattandosi di una misura che avrebbe dovuto essere limitata nel tempo, si manifestano molteplici dubbi sulla sua costituzionalità ma nel 2002, in piena cultura della “tolleranza zero” e della “guerra preventiva” propagandata dagli Usa di Bush junior, viene trasformato da articolo di una norma legislativa dell’emergenza in qualcosa di permanente (legge n. 279/2002) non solo per contrastare la “criminalità organizzata” ma anche il “terrorismo”.
La legge n. 94/2009, infine, produce “un rafforzamento del regime speciale, sia dal punto di vista della stabilità della sua applicazione (aumento della durata del provvedimento a quattro anni per la prima applicazione e a due per la proroga, riduzione delle possibilità di impugnazione, esclusione dell’annullamento parziale, unificazione della competenza nel Tribunale di Sorveglianza di Roma), sia dal punto di vista dell’irrigidimento delle regole di gestione (restrizione della socialità con gruppi composti da non più di quattro soggetti, rafforzamento delle misure logistiche, tra le quali il divieto di comunicazione tra appartenenti a diversi gruppi di socialità).” (“Relazione sullo stato di attuazione della legge recante “modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario” - Triennio 2009-2011).
Dopo le riforme dell’istituto effettuate prima dalla legge n. 279/2002 e poi dalla legge n. 94/2009 l’applicazione del regime detentivo speciale continua comunque a restare affidata alla discrezionalità amministrativa (del Ministero della Giustizia) e applicata non quando vi siano acclarate prove di pericolosità ma nella misura in cui “si presume” non vi sia un’interruzione dei rapporti fra la persona detenuta e le organizzazioni extralegali esterne al carcere.
Discrezionalità amministrativa e presunzione di pericolosità sociale colpiscono così non solo persone già condannate, alcune delle quali si riveleranno innocenti - come è successo ad alcuni ergastolani condannati per errore dell’omicidio del giudice Borsellino (19 luglio 1992) e scarcerati nell’ottobre 2011 - ma anche persone semplicemente imputate e non ancora condannate in via definitiva.
Nel frattempo il regime detentivo speciale si fa sempre più mastodontico e privo di quella pur minima, discutibile e temporanea necessità che avrebbe potuto esserci dopo le stragi mafiose del 1992-1993.
I tempi cambiano, la vecchia mafia viene sconfitta dalla mafia finanziaria in giacca e cravatta ben radicata nei mercati mondiali e nessuno se ne accorge. Per venti anni si ragiona come se ci fosse una sorta di effettiva e necessaria Emergenza contro la mafia agro-pastorale che non sa né leggere né scrivere! Fra il 1992 e il 2011, mentre il totale complessivo dei “Nuovi decreti di applicazione emessi nel corso dell’anno” è uguale a 2.320, la media annuale dei detenuti in articolo 41 bis è pari a 560, cifra quest’ultima in realtà mai raggiunta prima del 1999 e di gran lunga superata in anni recenti come il 2010 (680) e il 2011 (673).
I “collaboratori di giustizia” emersi dopo l’esperienza del carcere duro sono invece 200, in media 10 all’anno, cioè l’1,87% sul totale medio dei detenuti in 41 bis a fine di ogni anno del periodo considerato. Analizzando i dati disaggregati vediamo però che la media è superata nettamente solo nel 1993 (5,29%), nel 1996 (4,62%), nel 1995 (4,12%) e nel 1994 (3,15%).
Nel 1993, in particolare, mentre il numero di persone detenute in 41 bis (473) è chiaramente al di sotto della media ventennale, viene prodotta la quota record di 25 “pentiti” fra gli ex 41 bis.
Nel 2010, al contrario, quando si determina il maggior numero assoluto di persone sottoposte al 41 bis (680), i detenuti provenienti dal carcere duro e divenuti “collaboratori di giustizia” sono 8, quindi al di sotto della media.
Dopo la sovrapproduzione di “pentiti” verificatasi fra il 1993 e il 1996, il 41bis si rivela perciò inutile anche sotto il profilo della (in sé discutibile) produzione di “collaboratori di giustizia”.
Nel presente appare come un dinosauro del passato che, rimanendo in vita grazie alla formalizzazione giuridico-legislativa ordinaria di una parte della legislazione dell’emergenza antimafia, più cresce meno serve e meno serve più dimostra di essere un trattamento al di fuori di ogni rispetto della dignità individuale e della nostra intelligenza collettiva.
Oggi esiste una sovrapproduzione di persone detenute in 41 bis e di suicidi fra di loro. Il 41 bis ormai produce più suicidi che “pentiti”. Nel circuito carcerario italiano è la principale fabbrica della morte sociale, affettiva, relazionale e anche fisica. Nessuno, a partire dagli “intellettuali” che citano a sproposito Cesare Beccaria, faccia finta di non saperlo.