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martedì 23 ottobre 2012

RICERCATORI ALLA RICERCA!

Per conoscenza di tutti i parlatori fallibili di cui il consiglio di facoltà di Scienze politiche dell'Università della Calabria sembra essere farcito, riporto quanto scritto dal collega Gianfelice, che cita sentenza del TAR del LAZIO la quale dà, finalmente, ragione a quanto si va sostenendo da anni durante le lotte mensili all'interno del consiglio stesso: i ricercatori devono fare ricerca!
Che poi il mio quasi ex preside affermi che ripeto sempre le stesse cose, ebbene, che continui a dirlo!
Capiterà l'occasione per ribadire.

Intanto l'ex assessore alla Cultura della Regione Calabria, prof. ordinario, che abbiamo in Consiglio, convoca la seguente!!!


Cari colleghi,
unicalduemilaventi, promosso da un gruppo informale di docenti Unical, invita a partecipare al seminario di analisi e proposte
Quattro Regolamenti sbagliati, un’occasione per discuterne”.
L’incontro, che sarà coordinato dal prof. Domenico Cersosimo, si terrà il giorno 23 ottobre 2012 nello University Club a partire dalle 15:30.
Si allega la locandina col programma dell'evento.


meglio il 

TAR DEL LAZIO



è interessante notare che, al pari della sentanza del TAR della Puglia sez. di lecce (N. 01123/2012 REG.PROV.COLL. N. 00419/2011 REG.RIC.) che fa chiarezza sulla questione retribuzione della didattica curricolare erogata dai ricc., la sentenza del TAR del Lazio di cui al messaggio qui sotto, oltre a fare chiarezza sugli obblighi di presenza in sede per i ricc., rende anche loro giustizia circa la questione inerente gli obblighi didattici che questa particolare categoria di docenti universitari ha.

infatti, testualmente, il collegio scrive:

[...]
Il Collegio ritiene che ai fini della determinazione da assumere non si possa prescindere dall'esame della normativa di settore, d'altronde richiamata da entrambe le parti in causa che hanno prodotto memorie.
Ebbene, l'art. 6 l.n. 240/2010, al comma 3 prevede che: "I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito".
Al Collegio appare sufficientemente chiaro che la norma indica che sia il regolamento di ateneo a stabilire modalità e criteri in ordine allo svolgimento di attività di ricerca e aggiornamento scientifico (attività "primaria" per un "ricercatore"), non quantificate nel loro ammontare orario, mentre per quel che riguarda i compiti (secondari per un "ricercatore") di didattica (infatti definita) "integrativa", di servizio agli studenti e di verifica dell'apprendimento il legislatore stesso ha fissato solo un limite massimo di 350 ore in regime a tempo pieno, che è quel che qui interessa. Nulla viene detto in ordine ad obblighi di presenza "fisica" giornaliera nelle sedi di ateneo.
Il successivo comma 7, poi, è ancora più esplicito nel prevedere che "Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8."
Anche qui al Collegio appare sufficientemente chiaro che la norma fa riferimento a modalità di "autocertificazione" per lo svolgimento della "secondaria" attività di cui al comma 3 e, nuovamente, al regolamento di ateneo per la verifica dell'effettivo svolgimento delle stesse. In sostanza, dal complessivo esame della norma, si rileva che l'attività "secondaria" in questione è fissata in un massimo orario annuale da attestarsi in "autocertificazione" con modalità individuate nel regolamento di ateneo. Nessuna considerazione in merito è estesa a delibere del Consiglio di amministrazione o a iniziative dei Presidi di facoltà.
[...]

Dunque al TAR del Lazio, contro l'avviso del MIUR, appare chiaro che l'attività principale dei ricc. univ.ri sia l'attività di ricerca e l'aggiornamento scientifico mentre quella didattica sia secondaria. Appare inoltre chiaro al collegio che quest'ultima sia costituita dalla didattica integrativa il cui limite superiore annuo eogabile ammonta a 350 ore, da certificarsi mediante autocertificazione.
su questo punto appare quindi chiaro che, come sottolineano i giudici del TAR, quanto recita il comma 7 dell'art. 4 della 240/2010 implica che l'ateneo deve esclusivamente regolare la modalità di autocertificazione dell'assolvimento degli obblighi didattici di proff. e ricc. prevedendo anche "la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento".
è dunque evidentemente illegittimo prevedere una modalità distinta dall'autocertificazione dell'attività didattica di un docente.
inoltre, l'erogazione di didattica curricolare da parte dei ricc. non può essere quindi in nessun caso fatta oggetto di obbligo.
per svolgere questo compito, se lo desidera, il ric. deve esprimere il proprio consenso (per iscritto, secondo il CUN) ed essere remunerato secondo quanto previsto da un apposito regolamento d'ateneo.

appare evidente che tutto ciò mal s'accorda con quanto evidenziato dalla lettera aperta che alcuni colleghi hanno inteso qualche giorno fa inviare ai membri del SA dell'unical.

ovvero che, nel verbale della seduta del Senato Accademico del 5 Luglio u.s., durante la quale, nel passaggio relativo alla approvazione "Regolamento relativo ai compiti didattici dei ricercatori di ruolo
e alla determinazione della retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 6, commi 3 e 4, della Legge 30.12.2010, n. 240", accedendo in data 8 Ottobre
agli atti approvati e pubblicati, nel testo del verbale compariva il passaggio seguente:
"Il Preside Perrelli e il Direttore Maggiolini concordano nel proporre che nel Regolamento di Ateneo si preveda tra i compiti del Direttore di Dipartimento quello di elaborare una relazione sulle attività` didattiche svolte nel Dipartimento stesso, in particolare, dai ricercatori, al fine di verificarne le ore integrative.
Il Senato Accademico approva all'unanimita` l'opportunita` di prevedere nel Regolamento di Ateneo tra i compiti del Direttore di Dipartimento quello di elaborare una relazione sulle attivita` didattiche svolte nel Dipartimento stesso, in particolare, dai ricercatori, al fine di verificarne le ore integrative, secondo quanto proposto dal Preside Perrelli e dal Direttore Maggiolini."
Benché, accedendo successivamente al verbale in data 9 Ottobre, il testo compare modificato come segue:
"Il Preside Perrelli propone che nel Regolamento di Ateneo si preveda tra i compiti del Direttore di Dipartimento quello di elaborare una relazione sulle attivita` didattiche svolte nel Dipartimento stesso, in particolare, dai ricercatori, al fine di verificarne le ore integrative.
Il Senato Accademico approva all unanimita` l opportunita` di prevedere nel Regolamento di Ateneo tra i compiti del Direttore di Dipartimento quello di elaborare una relazione sulle attivita` didattiche svolte nel Dipartimento stesso."

lascio a chi legge ogni commento, ma direi che la cosa si commenta da sola...

a tal proposito vorrei ricordare agli onorevoli senatori che il verbale dei lavori di un organo collegiale di un istituto della Pubblica
Amministrazione è un atto giuridico appartenente alla categoria delle
certificazioni, quale documento avente lo scopo di descrivere atti o
fatti rilevanti per il diritto, compiuti in presenza di un funzionario
pubblico cui è stata attribuita la funzione verbalizzante.
pertanto non può essere sostituito, semmai può essere rettificato dalla pubblicazione di una nota a ciò preposta.

se non erro la nostra università ospita anche la scuola superiore di scienza delle amministrazioni pubbliche.
sarebbe magari il caso che qualcuno ci facesse un giretto, casomai captasse qualche consiglio utile per lo svolgimento in modo consono della propria funzione di dirigente dello stato?

non fosse altro perché, in aggiunta alle politiche di smantellamento messe in atto già da diversi anni dalle ultime amministrazioni statali nei confronti dell'Università Pubblica Italiana, per lo più miopemente avallate o passivamente subite dalla sua classe dirigente, questa - ed in particolare il nostro ateneo - sta subendo un gravissimo danno d'immagine agli occhi della collettività, a causa di
comportamenti scellerati di chi vi opera, opportunamente amplificati da talvolta capziose testate informative spesso dedite al senzazionalismo piuttosto che all'inquadramento della notizia nella giusta dimensione.

guadagnarsi ulteriormente la ribalta fomentando il clima di conflitto tra ruoli o categorie che l'attuale riforma ha rinvigorito mi pare fuori luogo, soprattutto se, come appare evidente leggendo le summenzionate sentenze, si hanno argomenti deboli...

Non vorrei però che si commettesse l'errore logico, che peraltro taluni commettono, di pensare che portare allo scoperto, pubblicizzandoli adeguatamente, comportamenti anomali, magari addirittura illegittimi, di chi ricopre posizioni direttive in un istituzione pubblica, in fin dei conti non faccia altro che danneggiare l'immagine di quest'ultima, arrivando alla conclusione che pertanto, in ultima analisi, chi manifesta la volontà di scoprire le carte vada stigmatizzato in virtù del fatto che magari è meglio lavare i panni sporchi in famiglia... Infatti, un istituzione pubblica in quanto tale è un soggetto privo di volontà e pertanto non può essere accusata né di colpa né tantomeno di dolo.
Al contrario, è chi la anima e soprattutto chi è chiamato a dirigerla
un istituzione che, nel perseverare in comportamenti dubbi dal punto di
vista della correttezza istituzionale, le recano in ultimo un danno d'immagine.

cordialmente,

m.gianfelice

sabato 16 giugno 2012

CONCORSI UNIVERSITARI


Da "Micromega" on line.
Fabio Sabatini

A volte gli atenei sembrano entità extraterritoriali in cui l’ordinamento giuridico italiano non ha alcun valore. È il caso clamoroso dell’Università di Milano, in cui un Rettore, in carica nonostante il pensionamento e la scadenza del suo mandato tre anni fa, approva per tre volte gli atti di un concorso prima annullato e poi sospeso dal TAR a causa del mancato rispetto della legge. E in cui la vincitrice del concorso rimane in servizio per due anni nonostante le decisioni del Tribunale.
Il caso
Ilaria Negri è una giovane entomologa che nel gennaio 2010 partecipa a un concorso da ricercatore in “Entomologia Generale e Applicata”, bandito nel 2009 presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Milano.
Il posto, uno degli ultimi a tempo indeterminato, viene assegnato alla candidata allieva e collaboratrice del Presidente della commissione. Negri ricorre al TAR, che riscontra il mancato rispetto della legge da parte della commissione. Il concorso e la nomina della vincitrice vengono annullati, e la procedura si ripete con la stessa commissione, che conferma l’esito precedente. Il TAR boccia di nuovo gli atti, intima all’ateneo di cambiare commissione e nuovamente sospende la nomina della vincitrice. Che viene invece mantenuta in servizio dall’Università di Milano con il ruolo e lo stipendio di ricercatore, come se i pronunciamenti del tribunale amministrativo fossero irrilevanti. Nell’aprile scorso il concorso si è ripetuto per la terza volta, con lo stesso esito delle volte precedenti.
Il caso di Ilaria Negri (ma sarebbe più corretto dire “il caso dell’Università di Milano”) è emblematico e dimostra l’urgenza di meccanismi di valutazione della ricerca che consentano non solo una più efficiente allocazione dei finanziamenti pubblici agli atenei, ma anche il disegno di procedure di reclutamento trasparenti e basate sul merito.
Molti accademici pensano che la trasparenza nei concorsi sia una questione marginale rispetto a problemi ben più gravi e strutturali che affliggono l’Università italiana, primo tra tutti la mancanza di fondi. È un atteggiamento fuorviante e dannoso, talvolta sostenuto in malafede, che rientra nella categoria del benaltrismo.
È vero, per rilanciare l’Università e la ricerca ci vogliono le risorse. Ma gli italiani non sono disposti a dare risorse a una istituzione che ancora troppo spesso serve a sistemare parenti e amici, piuttosto che a produrre ricerca per il benessere e lo sviluppo del paese.


La storia

Vediamo nel dettaglio la storia del concorso. Nel luglio 2010 la Commissione giudicatrice, presieduta da Luciano Süss dell’Università di Milano, formula i criteri di valutazione che saranno adottati nella selezione. Viene stabilito di non valutare i brevetti (come invece obbligatoriamente disposto dalla legge), con il pretesto che non sono strettamente pertinenti al settore scientifico del concorso. Scelta singolare, visto che in altri concorsi dello stesso settore i brevetti vengono di norma presi in considerazione.
Inoltre, la Commissione dichiara che al fine della valutazione delle pubblicazioni scientifiche potrà anche servirsi (ma poi non lo farà) di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale, quali gli indici bibliometrici.
Come abbiamo più volte ricordato su questo blog, l’uso degli indici bibliometrici nella valutazione delle pubblicazioni non dipende dalle scelte discrezionali di una commissione. È un obbligo previsto dalla legge, con ottime ragioni. Ovviamente gli indici devono essere trattati cum grano salis. Nessuno sostiene che i numeri bastino, di per sé, a stabilire chi deve vincere un concorso. Per esempio, se il valore di un dato indice per il ricercatore A è pari a 10 e per il ricercatore B è pari a 20, può essere comunque ragionevole e giusto che il concorso sia vinto dal ricercatore A. Magari perché i suoi lavori sono più originali, o rigorosi, o promettenti, anche se hanno trovato collocazione su riviste scientifiche meno prestigiose o hanno temporaneamente ricevuto meno citazioni. Oppure perché le ricerche di A si inseriscono in una corrente di pensiero minoritaria, che è giusto salvaguardare nel quadro della tutela del pluralismo degli approcci scientifici. O anche perché A è il capofila delle ricerche che lo hanno portato al valore 10, mentre B è stato solo un collaboratore marginale. Per valutare elementi così complessi è necessario il lavoro di esperti della materia (i professori che compongono la commissione giudicatrice, appunto). Altrimenti basterebbe un computer. Nel caso di confronti, per così dire “equilibrati”, gli indici non sono quindi necessariamente determinanti.
Altre volte invece può capitare che il ricercatore A abbia accumulato, in tutta la sua carriera, zero punti. E il ricercatore B ne abbia, per dire, 40. In questi casi gli indici servono a segnalare una evidente sproporzione nella qualità della ricerca dei due candidati, di cui una commissione giudicatrice non può che tenere conto. Anzi, secondo la legge (DM 2009/89) qualsiasi commissione èobbligata a tenerne conto.
L’esempio non è scelto a caso. Il concorso all’Università di Milano viene vinto infatti da una ricercatrice che non ha mai pubblicato un articolo su una rivista scientifica dotata di impact factor.
L’impact factor di una rivista è un indicatore che riflette il numero medio di citazioni ricevute dagli articoli pubblicati in un determinato arco di tempo (ne vengono calcolate due versioni, riferite all’ultimo anno e agli ultimi cinque anni). Può quindi essere utilizzato per capire qual è la rilevanza di tale rivista nel dibattito scientifico.
Ora, se si volesse calcolare la somma degli impact factor delle riviste su cui la vincitrice del concorso milanese ha pubblicato i propri lavori si otterrebbe un totale pari a zero. Lo stesso totale per Ilaria Negri sarebbe invece pari a 40. E per gli altri quattro partecipanti del concorso è comunque positivo: la vincitrice è dunque ultima su sei.
Quaranta a zero dunque. Non quattro a tre, o dieci a cinque, o trenta a dieci. 40 a 0. Si può obiettare che sommare gli indici di impatto delle riviste scientifiche ai fini della valutazione dei ricercatori non è corretto, dato che tali indici sono intrinsecamente inconfrontabili tra loro. Sarebbe come sommare le mele con le pere insomma. Obiezione ragionevole, di cui bisogna tenere conto.
Meglio allora ricorrere a un criterio comunemente accettato, anche da parte dei più accaniti detrattori degli indici bibliometrici. Il numero di volte in cui il lavoro di un autore (per esempio un saggio) è stato citato da altri autori può essere considerato (salvo rare eccezioni), un testimone affidabile della sua rilevanza scientifica. Al momento della chiusura del bando, la vincitrice del concorso di Milano aveva raccolto appena 11 citazioni. La perdente 146. Negli ultimi due anni tale divario è aumentato arrivando a 16 contro 249. Il numero medio di citazioni per articolo della vincitrice era 0,3 nel 2010 ed è 0,4 oggi. Quello della perdente era 8,2 ed è oggi arrivato a 13,8.
Come è possibile dunque che il concorso abbia avuto tale esito? Un indizio c’è: la vincitrice del concorso è allieva e collaboratrice del Presidente della Commissione giudicatrice, insieme al quale ha scritto circa metà delle sue pubblicazioni. Il presidente della commissione quindi, nel valutare la produzione scientifica della candidata, si è trovato a dover valutare il proprio stesso lavoro. Per giunta, gli unici articoli di rilevanza internazionale della candidata vincitrice sono pubblicati sul “Bollettino di Zoologia Agraria e Bachicoltura”, una rivista (minore) diretta proprio dal presidente della Commissione giudicatrice ed edita dal Dipartimento di loro afferenza.
Il conflitto di interessi è macroscopico e ricorda da vicino quello dei concorsi da ricercatore in Economia presso le Università dell’Insubria e del Piemonte Orientale, entrambi vinti da candidati che, pur essendo inferiori a tutti gli altri concorrenti in termini di produzione scientifica, potevano vantare uno stretto legame professionale col presidente della commissione.
Tali elementi evidentemente non hanno destato alcuna perplessità nel Rettore dell’ateneo milanese, Enrico Decleva, in carica da ben undici anni e già noto alle cronache per via del caso giudiziario che ha coinvolto sua moglie Fernanda Caizzi Decleva, anche lei professore ordinario all’Università di Milano e, come racconta Repubblica qui e qui, condannata dalla Corte di appello di Firenze a un anno di reclusione per abuso di ufficio. L’accusa, per inciso, era quella di aver pilotato un concorso all’Università di Siena.

È interessante notare anche che secondo alcuni il Rettore non dovrebbe nemmeno essere in servizio. Il Corriere della Sera riporta che il suo mandato è scaduto nel 2009, e il professore è in pensione ormai dal novembre scorso.

Inizia allora l’odissea accademico-giudiziaria di Ilaria Negri, che nel dicembre 2010 presenta ricorso al TAR Lombardia. Il 25 Gennaio 2011 il tribunaleaccoglie il ricorso e annulla tutti gli atti del concorso. Secondo il TAR: “La Commissione doveva obbligatoriamente applicare tutti gli indici bibliometrici per valutare le pubblicazioni”. Viene annullato anche il decreto del Rettore con cui è stata disposta la nomina a ricercatore della vincitrice. Che tuttavia rimane in servizio, in modo evidentemente illegittimo.
Nel marzo 2011 l’Università di Milano riattiva la procedura di selezione, affidando la responsabilità del giudizio alla stessa identica Commissione. Che incredibilmente non convoca nemmeno i candidati al colloquio e si limita a rielaborare i giudizi dei candidati, confermando l’esito iniziale del concorso (i verbali sono disponibili qui).
Il giudizio su Ilaria Negri è notevolmente sminuito. Per esempio, questa volta sono escluse dalla valutazione pubblicazioni su riviste con elevato impact factor, perché ora la stessa Commissione non le considera più congruenti al settore scientifico (misteri dell’Entomologia). Si afferma inoltre che il contributo di Ilaria Negri nelle pubblicazioni non è ben enucleabile, mentre prima, secondo la stessa Commissione, lo era. Nei verbali la commissione ignora nuovamente gli indici bibliometrici, mostrando indifferenza non solo nei confronti della legge (il solito DM 89/2009) ma anche della sentenza del TAR. Vengono invece utilizzati due criteri numerici arbitrari, che sembrano costruiti appositamente per favorire la candidata vincitrice, ormai già in servizio presso l’ateneo.

Negri non si dà per vinta e presenta allora un secondo ricorso al TAR. Il tribunale le dà nuovamente ragione ed emette un’ordinanza lampo che sospende tutti gli atti del concorso, ordina all’Università di Milano di sostituire la Commissione “recidiva” con una nuova Commissione e di ripetere la procedura rispettando stavolta la sentenza del TAR (e magari anche la legge, se non crea troppo disturbo).
Per l’Università di Milano è una sconfitta imbarazzante, che costringe il Rettore a sospendere gli atti del concorso (compresa la nomina della vincitrice) e ordinare la ripetizione della procedura. Tuttavia, nonostante l’ordinanza del TAR e la decisione del Rettore, la candidata vincitrice rimane ancora in servizio. Per Decleva tale situazione surreale è giustificata da motivi di “continuità scientifica e didattica”.

Nel settembre 2011, La Facoltà di Agraria dell’Università di Milano designa come nuovo membro “interno” della Commissione giudicatrice il Prof. Giuseppe Carlo Lozzia, membro del Dipartimento di cui il Prof. Luciano Süss è direttore e al quale, sempre illegittimamente, afferisce la vincitrice del concorso annullato.
Tuttavia anche tale nomina è illegittima, in quanto il Prof. Lozzia è stato già membro nella Commissione dell’altro concorso da ricercatore tenutosi nella stessa sessione presso l’Università di Catania. La legge vieta allo stesso docente di far parte di più di una commissione proprio per rendere più difficile la manipolazione dei concorsi. Viene quindi designato un nuovo membro interno, il prof. Santi Longo, dell’Università di Catania.
Nel febbraio 2012 l’Università di Milano decide di ripetere il concorso per due sole concorrenti. La vincitrice del concorso annullato – sempre in servizio con un ruolo di ricercatore che non le spetta – e la ricorrente Ilaria Negri. In aprile si svolgono i due colloqui, e dopo appena tre giorni lavorativi il Rettore Decleva approva i nuovi atti del concorso: la candidata interna vince per la terza volta.
E per la terza volta l’esito del concorso sembra viziato dal mancato uso degli indici bibliometrici, secondo i quali la distanza tra la ricorrente e la vincitrice rimane siderale. Non ci sarebbe da sorprendersi dunque se la perdente decidesse di ricorrere di nuovo. In tal caso, i ricercatori dell’ormai famigerato gruppo Secs in the cities si sono dichiarati disponibili a organizzare una raccolta fondi per finanziare il suo ricorso, come già avvenuto nel caso del concorso da ricercatore in Politica economica presso l’Università dell’Insubria.
Intanto l’Associazione dei Precari della Ricerca (APRI) ha promosso una petizione al Rettore dell’Università di Milano, e per conoscenza al Ministro Francesco Profumo, con la richiesta di annullare il concorso “al fine di fugare le ombre che si verrebbero a creare sulle procedure di reclutamento in atto presso l’Università di Milano, anche a tutela dei valori di trasparenza e merito propugnati dal Rettore stesso nello Statuto di Ateneo”.
Nel frattempo per vivere Ilaria Negri insegna scienze in una scuola superiore. Un osservatore esterno potrebbe chiedere: come mai non emigra in un paese che sappia apprezzare il suo talento? È una domanda che tante volte ho sentito rivolgere, a me o a miei colleghi precari, da parte di professori ordinari, e che suona beffarda e a volte perfino offensiva.
I ricercatori non emigrano perché sono amanti dell’avventura, o perché attratti da stipendi straordinari. Semplicemente, sono costretti. Nella grande maggioranza dei casi, l’emigrazione è una scelta residuale e molto dolorosa. Chiunque, potendo, farebbe a meno di separarsi dai suoi affetti e lasciare il suo paese per trovare lavoro. Coloro che, pur avendo i titoli per affermarsi in università straniere, rimangono in Italia in situazioni di precariato dovrebbero essere apprezzati per questo. Ci aiutano a stabilire il principio che il paese non appartiene solo ai prepotenti, ai baroni, ai corrotti.
È anche grazie alle persone che restano e combattono per il rispetto delle regole che il nostro paese ancora conserva la speranza di cambiare.
Fabio Sabatini
(10 giugno 2012